Il 27 marzo 2008 entrava in vigore il D.M. n. 37/08 inerente “il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione de-
gli impianti posti al servizio degli edifici” che, con l’esclusione degli artt. 8, 14 e 16, sostituiva la L. n. 46/90.
Il Decreto regolamenta le attività di installazione, di progettazione e di manutenzione degli impianti elettrici ed elettronici (oltre agli altri impianti a servizio dell’edificio), ma non disciplina le verifiche, facendo così mancare il controllo sugli stessi.
Gli impianti per i quali si intende rilasciare la DDR devono essere conformi alla Regola dell’Arte.
Sono conformi alla Regola dell’Arte gli impianti che rispettano la legislazione vigente, la normativa tecnica, le regole di “perizia” (il cui impiego si impone sempre in rapporto a ciascun impianto le cui particolarità devono sempre essere valutate dal professionista con attenzione al singolo caso), e i requisiti essenziali di sicurezza secondo cui: “gli impianti sono installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare le persone, gli animali e le cose da tutti i rischi di natura elettrica, chimica, termica e meccanica”, quali:
• contatti elettrici diretti;
• contatti elettrici indiretti;
• innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
• innesco di esplosioni;
• fulminazione diretta ed indiretta;
• sovratensioni;
• altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
La sussistenza dei requisiti sopra elencati può essere dimostrata dal professionista, fermo restando il rispetto della Legislazione vigente, mediante l’oculata scelta delle norme tecniche (europee e nazionali) applicabili all’impianto in esame, come evidenziato nell’art. 5 comma 3 e nell’art. 6 comma 1 D.M. n. 37/08.