ADEGUAMENTI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI

Delibera AEEG 243/2013

L' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con delibera 243/13 del 6 giugno 2013, ha imposto l'obbligo di adeguamento (*) degli impianti di produzione già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, esclusi quelli con potenza minore o uguale a 6 kW.
L'adeguamento, relativo all'Art. 5 dell'Allegato A70 del Codice di Rete TERNA, impone le regolazioni delle protezioni di interfaccia esistenti con riferimento alle:
• Frequenze 49 - 51 Hz
• Tensioni 0,85 Un - 1,1 Un
Quanto sopra si applica alle protezioni di interfaccia sia esterne che interne ai generatori (statici e rotanti).
Le scadenze per l'adeguamento degli impianti sono le seguenti:
entro il 30 giugno 2014:
- per impianti inferiori o uguali a 50 kW connessi alla rete MT;
- per impianti superiori  a 20 kW connessi alla rete BT;

entro il 30 aprile 2015:
- per impianti di potenza maggiore a 6 kW e inferiore a 20 kW;

Le modalità di attuazione prevedono che :
il Distributore (ENEL, ACEA, ecc.) avvisa i produttori a mezzo raccomandata (o strumenti elettronici), invia loro il nuovo regolamento di esercizio da sottoscrivere, che prevede, inoltre, la dichiarazione asseverata di un professionista abilitato o del responsabile tecnico di un impresa abilitata da cui si evince che l'impianto è stato adeguato.
L'Autorità ha chiarito che il mancato adeguamento comporta la sospensione dell'incentivo e delle altre convenzioni che il GSE applica agli impianti da fonti rinnovabili (scambio sul posto, ritiro dedicato).
(*) Per tale adeguamento non è previsto alcun premio incentivante.
Per ulteriori informazioni riguardo le prescrizioni imposte dalle Delibere AEEG, la preghiamo di consultare i documenti:
-  Delibera AEEG 84/2012/R/EEL
-  Delibera AEEG 243/2013/R/EEL
-  Allegato A70 dal codice di rete TERNA
-  Delibera AEEG ARG/elt 198/11 (TIQE 2012-2015)
-  Estratto della Delibera AEEG 243_2013_R_EEL

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